Christian Churches of God
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La Costituzione

Christian Churches of God
PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

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La Costituzione

 Articolo 1 Il Nome

Questa organizzazione dovrebbe essere conosciuta come le Chiese Cristiane di Dio ed il suo ente regolamentatore dovrebbe essere conosciuto come Conferenza Mondiale delle Chiese Cristiane di Dio o in forma abbreviata Chiese Cristiane di Dio (Conferenza Mondiale), che da qui in avanti chiameremo Conferenza Mondiale. La Conferenza Mondiale dovrà essere l’origine o il convegno di controllo per tutte le conferenze delle Chiese Cristiane di Dio nel mondo. La Conferenza Mondiale può essere parte della Conferenza Mondiale delle Chiese Cristiane di Dio.

Articolo 2 L’obiettivo

L’obiettivo delle Chiese Cristiane di Dio è di pregare il Vangelo del Regno di Dio a tutte le nazioni, con la parola e l’esempio.

Le diverse chiese nella conferenza dovranno essere legate dal credo come affermato nella pubblicazione della chiesa, “La dichiarazione del credo della fede cristiana” (quarta edizione) o come corretto e pubblicato, a patto che nessun emendamento cerchi di compromettere la semplicità Unitaria della fede introducendo le loro dottrine Trinitarie, Binitarie o Diteiste.

Articolo 3 La giurisdizione

(1)   Questa Conferenza non ha limiti giurisdizionali. Serve a determinare i confini regionali per la coordinazione e la licenza delle chiese nazionali che sono membre e delle chiese che fanno parte delle Chiese Cristiane di Dio.

(2)   La Conferenza può ampliare l’assistenza a qualsiasi Conferenza della Chiesa o Conferenze simili, se la richiedono. L’aiuto può essere fornito sia singolarmente, sia in unione con altre Conferenze.

(3)   La Conferenza Mondiale serve a nominare i direttori regionali per il coordinamento delle chiese nazionali, che sono responsabili verso la conferenza Mondiale per il corretto funzionamento dottrinale ed amministrativo della loro chiesa nelle pubblicazioni ufficiali della chiesa stessa.

(4)   La conferenza Mondiale controlla il sito web ed i media e tutte le chiese dovranno aderire alla dottrina, così come pubblicata.

(5)   Le Conferenze Nazionali possono condurre delle campagne mediatiche. Simili campagne, dovranno essere in accordo con le dottrine della chiesa e dovranno essere soggette alla revisione ed al coordinamento da parte della Conferenza Mondiale.

Articolo 4 Da chi è composta la conferenza

Questa conferenza dovrà essere composta da queste Chiese, compresa la Chiesa della Conferenza, poiché sono o dovranno essere ricevute nell’alleanza da questa Conferenza.

Sezione 1. Ufficiali della Chiesa Mondiale

(1)     I due ufficiali di controllo della Conferenza sono il Coordinatore Generale ed il Vice Coordinatore Generale. Dovranno essere in carica dal periodo che va dalla Festa dei Tabernacoli del settimo anno del ciclo, all’Ultimo Grande Giorno della Festa dei Tabernacoli del ciclo successivo. I primi designati, che sono l’attuale Coordinatore Generale della Conferenza Australiana ed il suo deputato, il Coordinatore della Conferenza Nord americana, dovranno essere in carica dal momento in cui la Costituzione entra in vigore, all’anno Sabbatico del ciclo nel 2005 dell’attuale calendario. Nel caso muoiano entrambi i coordinatori, sono nominati i sostituti, tramite sorteggio dagli anziani restanti nella conferenza, dai direttori generali e dai capi delle chiese nazionali. La sostituzione dovrà essere approvata, per adeguatezza dottrinale, dagli ufficiali restanti, dal Coordinatore Generale o dai suoi Deputati. L’anziano che subentra, dovrà occupare il posto del Deputato. Nel caso muoiano entrambi, la loro sostituzione è determinata tramite sorteggio dalla Conferenza. Come per la sezione 1(2) sotto, dal 2005, in caso di morte di entrambi i coordinatori, il Vice Coordinatore Generale li sostituisce e questa nomina viene effettuata tramite sorteggio dagli anziani della Conferenza.

(2)     La Conferenza Esecutiva dovrà essere ampliata nell’anno del Sabbath del 2005 e dovranno essere sorteggiati altri due anziani. Essi assumeranno il compito di terzo e quarto ufficiale della Conferenza Mondiale e saranno conosciuti come Vice Coordinatore Generale e Sostituto Vice Coordinatore Generale. Alla fine d’ogni sette anni, nell’anno sabbatico, tutti e quattro i Coordinatori Generali, compresi quelli dimessi, dovranno essere sorteggiati per l’ufficio. Se i Coordinatori Generali uscenti sono sorteggiati per la carica, essi continuano il loro ufficio fino alla nuova nomina.

(3)     Il Segretario Generale-Tesoriere è un membro aggiuntivo della Conferenza e del Comitato Esecutivo. Il Segretario Generale dovrà essere assistito da due Vice Segretari Generali che sono anche membri del Comitato Esecutivo della Conferenza Mondiale. Il Segretario Generale si dovrà obbligatoriamente ritirare a settanta anni di età.

(4)     Il collegio degli anziani dovrà essere costituito da coordinatori generali e nazionali forniti o selezionati dalle chiese nazionali.

(5)     I capi delle chiese nazionali di ogni regione ed altri ufficiali dovranno costituire il consiglio regionale e sono nominati dal Coordinatore Generale o dal suo vice.

(6)     Il Collegio degli Anziani si dovrà riunire almeno ogni sette anni o ogni anno sabbatico ed ogni volta che i Coordinatori Generali ed il Comitato Esecutivo della Conferenza Mondiale lo decidono. Gli affari non possono essere condotti in sottocommissione alle regioni, poiché sottoscritti dai Coordinatori generali. Le riunioni del Consiglio degli Anziani possono avvenire per via telematica nelle Regioni o tramite il Comitato alla direzione dei Coordinatori Generali.

(7)     Il Collegio per gli ufficiali del Comitato esecutivo, formato dal capo di ogni Conferenza Nazionale, dai Direttori Regionali dei gruppi nazionali, dai Coordinatori Generali e dai loro assistenti, dovrà essere scelto a sorteggio, essendo formato dal Coordinatore Generale, dal Vice Coordinatore Generale e/o dai loro assistenti. Questo sorteggio dovrà essere fatto secondo delle adeguate procedure e con un supervisore. Lo scrutatore dovrà assicurare l’imparzialità del sorteggio.

Sezione 2: Le Chiese della Conferenza.

Le chiese della conferenza, ricevuta la licenza, dovranno essere divise in distinti gruppi nazionali o linguistici, dove possibile. Tuttavia ci possono essere Chiese Regionali che coprono più di un area nazionale, fino a che non viene data la licenza a nuove chiese nazionali. Tutte sono formate nella costituzione della Conferenza Mondiale e traggono la loro autorità ed esistenza come entità legali delle Chiese Cristiane di Dio, da ed in virtù dell’approvazione, per aver ricevuto una licenza, della Conferenza Mondiale delle Chiese Cristiane di Dio.

Articolo 5 Le Riunioni

Sezione 1: Le riunioni stabilite

La Conferenza Mondiale dovrà essere riunita dal Coordinatore Generale o dal Vice Coordinatore Generale in qualsiasi momento o luogo di loro scelta. Nel caso della loro morte, il Segretario Generale ed i Vice Segretari Generali o ufficiali simili, nominati per prendere quella posizione, hanno il potere di convocare la conferenza che sarà formata dai coordinatori generali rimanenti, dai direttori regionali e nazionali come Consiglio degli Anziani, insieme ai tre Segretari Generali.

Le conferenze regionali possono essere riunite dai coordinatori regionali o dagli ufficiali della Conferenza Mondiale che dovranno determinarne la portata e la composizione.

Ogni sette anni, in un certo orario e luogo, si dovranno tenere delle riunioni dei membri delle Conferenze Nazionali, poiché il comitato esecutivo dovrà determinare e promulgare seguendo un ordine del giorno. Simili incontri dovranno essere tenuti tra il Primo Giorno del Primo Mese (definito 1 Abib o Nisan), la fine della Pasqua Ebraica e la Festa del pane azzimo che inizia il settimo anno o anno sabbatico. L’attuale periodo va dal (1 Abib o Nisan 1998) o dal 1/1/21/40 al 1/1/28/40 (i.e. Abib 2005) e dopo di questo nel 2012, 2019, 2026. L’anno del Giubileo dovrà essere aggiunto al ciclo sabbatico come ottavo anno per calcolare l’ufficio in quel ciclo.

Ogni conferenza nazionale, secondo le direzioni, dovrà tenere una riunione annuale per fornire le relazioni ed i resoconti finanziari alla Conferenza Mondiale, ai suoi revisori ed alle autorità governative sotto la legge.

Sezione 2: Riunioni speciali o urgenti

(1)     Le riunioni speciali della Conferenza Nazionale possono essere indette dalla Conferenza Mondiale, dal Comitato Esecutivo della Conferenza Nazionale o da qualsiasi persona che sia stata autorizzata, in una riunione, dalla Conferenza Nazionale o Mondiale e dovranno essere riunite in seguito ad una richiesta scritta da parte degli anziani dell’ufficio della maggior parte delle Chiese, all’interno della giurisdizione di tale Conferenza.

(2)      Gli affari che richiedono una riunione speciale o urgente di una Conferenza Nazionale dovranno essere:

(a)    Gli affari specificati nella notifica che convoca la riunione; e

(b)   E simili ulteriori affari come la riunione Speciale o d’Emergenza, possono essere determinate tramite una risoluzione passata da una maggioranza di non meno di due terzi dei votanti.

(c)    Il quorum non dovrà essere inferiore al cinquanta percento dei delegati eleggibili o nel caso delle congregazioni individuali, non meno del cinquanta percento della congregazione.

(3)     Vincolata a questa, una riunione speciale o urgente può eleggere qualsiasi ufficiale, persona o altro comitato, può condurre qualsiasi affare o redigere altri, atti come riunione regolare, sotto questa Costituzione o il Comitato Esecutivo tra riunioni può eleggere, condurre o fare.

Sezione 3: la notifica

La notifica della data e del luogo di ogni riunione dovrà essere data almeno tre settimane o ventuno giorni prima, nel modo in cui colui che convoca determina in base alla legge.

Sezione 4: Il voto

Ogni delegato della commissione dovrà avere un voto per domanda. Il presidente della commissione dovrà avere un voto di delibera ed in caso di parità di voti dovrà avere il voto decisivo. Le questioni amministrative dovranno essere approvate soltanto con la maggioranza. Le questioni dottrinali sono determinate dalla Conferenza Mondiale e pubblicate attraverso i media. I Delegati delle riunioni che sono separati dalla distanza dai normali meeting, possono votare tramite proxy, se inviati al presidente ed ai segretari di ogni conferenza, secondo la linea programmatica della Conferenza Mondiale. Per tutti gli altri aspetti, ogni membro ordinario ha un voto nella sua conferenza.

Sezione 5: Il potere delle riunioni

Il soggetto, come stabilito da qui in poi nelle riunioni delle Conferenze Nazionali, dovrà avere il potere di determinare tutte le questioni e le cose per l’ordine ed il buon governo della loro conferenza e la regolazione dei loro affari. Le politiche o le risoluzioni della Conferenza Mondiale delle Chiese Cristiane di Dio sono obbligatorie per qualsiasi Conferenza Nazionale. Se la Conferenza Mondiale delle Chiese Cristiane di Dio cerca membri di una Conferenza Mondiale delle Chiese Cristiane di Dio, allora nessuna risoluzione simile è obbligatoria per una qualsiasi conferenza, a meno che sia convalidata dalla Conferenza Mondiale delle Chiese Cristiane di Dio. Nessuna risoluzione di questo tipo può compromettere la struttura della Dichiarazione del credo sulla Natura Divina e sulla legge. Nessuna risoluzione sarà obbligatoria per la Conferenza delle Chiese Cristiane di Dio, per i membri che contestano le leggi bibliche, o quelli che mettono in dubbio la sovranità di Dio, la spiegazione biblica della natura di Dio e di suo Figlio Gesù Cristo. Questa decisione è presa in primo luogo dalla Conferenza Mondiale delle Chiese Cristiane di Dio.

Articolo 6 Determinazione dei Delegati alle riunioni della Conferenza

Sezione 1:  

(1)   La conferenza mondiale è formata da cinque (successivamente sette) ufficiali permanenti Che sono il Comitato Esecutivo, della conferenza e dai membri dei Consigli d’amministrazione regionale della Conferenza, essendo i capi nazionali ed i direttori regionali. La Conferenza ha il potere di agire nelle regioni e di convocare un sotto comitato controllato da ufficiali della chiesa per le questioni amministrative. Tutto il consiglio d’amministrazione può essere convocato per questioni dottrinali o per altro. Tuttavia i due ufficiali della Chiesa, come Coordinatori Generali, possono esercitare il potere di veto su qualsiasi proposta o attività che essi ritengono sia studiata per indebolire l’integrità dottrinale o funzionale della chiesa, per la quale era originalmente formata.

(2)   I delegati delle Conferenze Nazionali dovranno essere:

(a)       riconosciuti dalle chiese, adeguatamente autorizzate dalla Conferenza Mondiale a partecipare alla Conferenza Nazionale. Le chiese possono essere accettate nella Conferenza  quando la Conferenza Mondiale ha autorizzato la formazione dell’area della chiesa e la sua partecipazione nella Conferenza Nazionale. Ad ogni chiesa sarà conferito un delegato per ogni dieci membri o a gruppi maggiori di dieci;

(b)      Tutti membri del Comitato Esecutivo della Conferenza.

(c)       Coloro che risiedono nel territorio della Conferenza ed hanno le seguenti credenziali, licenze e certificati rilasciati da questa conferenza:

(i)                 credenziali sacerdotali ecc.,

(ii)               Credenziali missionarie ecc.,

(iii)             Credenziali Editoriali, Mediatiche e letterario-evangelistiche

(iv)             Credenziali d’insegnamento del ministero o d’istruttore biblico ecc.

(d)      Membri della Conferenza Mondiale presentata, o simili persone, che hanno importanti capacità, raccomandate dal Comitato Esecutivo o dal comitato adeguatamente nominato tramite delega, ed accettato dal voto dei delegati nella sessione; Il numero dei delegati contenuti non dovrà quindi superare il venti per cento dei delegati nominati in modo idoneo dalle chiese organizzate.

(3)   In genere i delegati di cui abbiamo parlato sopra dovranno avere il diritto d’incontrarsi nella Chiesa dov’è stabilita la loro unione, e dovranno avere pieni diritti di voto con quella chiesa, nel rispetto di tutte le questioni votate durante il corso di adeguati incontri e riunioni costituite.

Articolo 7 Credenziali, licenze e certificati

Sezione 1:

(1)   La Conferenza Mondiale attraverso il Coordinatore Generale, il Vice Coordinatore Generale o i loro nominati, ha il potere di decretare il ministero della chiesa degli anziani o dei diaconi a livello regionale e nazionale,. I Comitati Esecutivi della Conferenza Nazionale, nel loro primo incontro dopo la riunione, dovranno determinare i ministri nella loro giurisdizione, assegnare opportune credenziali, licenze e certificati a tali ministri e ad altre persone che considerano adatte a servire la causa della Conferenza, e ad approvare, tramite ordinazione, questi uomini che hanno dato prova della loro chiamata al ministero e sono stati raccomandati dalle loro Conferenze o dalla conferenza suddivisionale. Non è necessaria nessuna riordinazione degli anziani dalle suddivisioni delle Chiese Cristiane di Dio. Il Ministero non sarà pagato. I ministri possono avere altre persone impiegate nel lavoro. Si può pagare un sussidio ai membri del consiglio d’amministrazione. Nessun membro del consiglio d’amministrazione può essere un ufficiale della chiesa remunerato.

(2)   Nessun membro del consiglio d’amministrazione può partecipare alla discussione di, o votare, qualsiasi questione in cui loro o i loro parenti hanno un interesse fiduciario o finanziario, e questo rapporto è considerato al terzo grado di consanguineità.

Sezione 2:

(1)    Le credenziali, le licenze o i certificati rilasciati o concessi dal Comitato Esecutivo della Conferenza Nazionale dovranno restare in vigore o essere valide fino alla successiva riunione regolare, a meno che siano revocate dal Comitato Esecutivo per dimissioni, cattiva gestione o delibera d’incriminazione davanti ad una corte costituente una riunione speciale della Conferenza Nazionale.

(2)    La Conferenza Mondiale ha il diritto di revocare la licenza di qualsiasi chiesa o conferenza nazionale nel corpo delle Chiese Cristiane di Dio. La revoca della licenza può avvenire sulla base dottrinale o per altri motivi. Qualsiasi chiesa, le cui credenziali sono revocate per motivi dottrinali o per altre scorrettezze, perde qualsiasi diritto di utilizzare il materiale della chiesa, di agire in qualsiasi modo come membro o organizzazione delle Chiese Cristiane di Dio o di avere proprietà o beni in nome delle Chiese Cristiane di Dio in qualsiasi sua conferenza o organizzazione.

(3)    La rimozione delle credenziali di un individuo, chiesa o conferenza, è soggetta al governo della giustizia naturale. Qualsiasi revoca dovrà essere scritta e conforme alla notifica della carica. Il sistema del risarcimento è esposto nell’articolo 20.

(4)    Il diritto d’autore di tutto il materiale è attribuito alla Conferenza Mondiale, ma nessun lavoro può essere soffocato dall’utilizzo del diritto d’autore. Nel caso ci sia una soppressione simile, gli individui o i loro eredi e successori possono pubblicare i lavori nell’interesse pubblico. Quando il materiale è contrario alla dottrina, il lavoro non sarà pubblicato dalla Conferenza delle Chiese Cristiane di Dio. In base a questo, l’autore può essere rimosso dall’ufficio o dall’essere membro come misura disciplinare. Solo le pubblicazioni autorizzate dalla Conferenza Mondiale possono utilizzare i nomi, i marchi ed i loghi delle Chiese Cristiane di Dio. Tutti i nomi, i marchi, i loghi ed i diritti d’autore delle conferenze nazionali, per esempio, la Christen Gemeenten van God in Olanda, sono attribuiti alle Chiese Cristiane di Dio e hanno ricevuto la licenza nella Conferenza Mondiale sotto questa costituzione.

Articolo 8 Le elezioni

Sezione 1:

(1)   Le Conferenze Nazionali nelle sessioni regolari dovranno eleggere:

(a)    Dei Comitati Permanenti in armonia con i principi stabiliti nella politica della Conferenza.

(b)   Degli ufficiali e degli assistenti commerciali della Conferenza.

(c)    Dei membri del Comitato Esecutivo.

(d)   Dei segretari/direttori/membri ed assistenti direttori dipartimentali.

(2)   (a) Le persone elette in questa riunione dovranno mantenere i loro rispettivi uffici o nomine fino alla successiva riunione regolare della Conferenza Nazionale, a meno che siano revocati anticipatamente. La fine dell’ufficio può avvenire tramite la Conferenza Nazionale nelle Riunioni Urgenti o tramite il Comitato Esecutivo.

(b) La Conferenza Mondiale ha il diritto ed il potere di revocare la licenza delle persone o delle chiese che professano per le Chiese Cristiane di Dio, per motivi dottrinali o per altro.

(c) Se la fine delle nomine, è fatta su basi dottrinali, bisogna specificare come la condotta, le credenze e gli insegnamenti contraddicono il credo delle Chiese Cristiane di Dio, come affermato nella Dichiarazione del Credo. Nessun ufficiale può tenere un ufficio che adotti una Natura Divina non Unitaria e diversa da quella stabilita nella costituzione della Chiesa.

(d)   La fine della nomina per altri motivi dovrà tenere conto del battesimo delle persone coinvolte nel licenziamento e considerare se l’offesa è stata commessa prima, o dopo il battesimo. Nessuno dovrà essere congedato dalla chiesa per un’offesa commessa prima del battesimo e perdonata con il pentimento. I motivi dovranno essere determinati secondo la legge. Se una persona agisce a discapito della chiesa e rifiuta di obbedire alle legittime direttive degli anziani e dei leader della Chiesa, può essere congedata. Se è soggetta ad attività criminali dopo il battesimo, sono anche esposti al congedo. Ciò è determinato in base alla giustizia naturale. La decisione può essere fatta a livello nazionale ed essere convalidata dalla Conferenza Mondiale, o a sua discrezione può essere fatta direttamente al livello della Conferenza Mondiale, a sua discrezione.

Sezione 2:

La Conferenza Mondiale, le Conferenze Nazionali in riunione o il Comitato Esecutivo tra riunioni, possono stabilire gli uffici, le posizioni, ed i comitati, assegnare dei compiti e delle funzioni, eleggere persone, variare o determinare qualsiasi ufficio, posizione o comitato.

Articolo 9 I funzionari

Sezione 1: La Conferenza Mondiale è così come specificata in precedenza

(1)   Il Coordinatore Generale dovrà condurre gli affari della Conferenza Mondiale. Egli può nominare e stabilire i funzionari. Insieme al Vice Coordinatore Generale dovrà determinare i salari dello staff in base alle Raccomandazioni del Consiglio d’amministrazione regionale, tenendo in mente la regolazione degli stipendi di ogni comitato nazionale.

(2)   Il Vice Coordinatore Generale dovrà assistere il Coordinatore Generale negli affari quotidiani della Chiesa. Essi possono sostenere, di volta in volta, altri uffici regionali o nazionali, se necessario per una stabile amministrazione della Chiesa. Entrambi i funzionari sono responsabili per tutela della dottrina della chiesa e per la sua amministrazione. I ruoli dei funzionari della Chiesa, come riportato nella Bibbia, ed in particolar modo nel Nuovo Testamento (e.g. Efesini 4:11), sono attribuiti loro in virtù della loro posizione. Essi hanno il potere di nominare persone in questa posizione, per il funzionamento della Chiesa.

(3)   Il Coordinatore Generale ed il Vice Coordinatore Generale dovranno essere assistiti da due sostituti Coordinatori Generali, che sono scelti a sorteggio nel prossimo anno sabbatico del 2005 e che prenderanno il posto del Coordinatore Generale e del Vice Coordinatore Generale nell’anno sabbatico del 2012, nell’ultimo grande giorno delle feste dei Sette Mesi, a patto che gli attuali Coordinatori Generali non siano rieletti con il sorteggio.

(4)   Il Segretario Generale–Tesoriere è responsabile per la corretta contabilità delle decime delle decime, delle altre offerte e donazioni e dovrà conservare i resoconti della chiesa. Dovrà fornire consigli ai due Coordinatori Generali. Una simile assistenza amministrativa, poiché necessaria, dovrà essere fornita al Segretario-Tesoriere, per eseguire gli incarichi.

(5)   Il Segretario Generale dovrà essere assistito da due Vice Segretari Generali.

(6)   A questi funzionari dovrà essere fornito un fondo almeno equivalente a quello di un Coordinatore Nazionale.

(7)   I Coordinatori Regionali sono anche responsabili della supervisione delle nazioni nelle loro regioni e dovranno ricevere un fondo, come determinato, almeno equivalente a quello dei Coordinatori Nazionali.

Sezione 2:

(1)   Il funzionario della Conferenze Nazionale dovrà essere un presidente del Comitato Esecutivo, che dovrà essere il coordinatore o l’anziano più importante, il segretario ed il tesoriere. (il segretario ed il tesoriere possono anche essere una sola persona, conosciuta come segretario-tesoriere). L’anziano più importante è il ministro più importante della Chiesa nazionale.

(2)   Se si ritiene opportuno, se sono approvati dalla Conferenza Nazionale nella riunione o se il Comitato Esecutivo lo decide, ci dovranno essere altri ufficiali ed assistenti ufficiali. In assenza del presidente il comitato ne può nominare uno.

Sezione 3:

(1)   Il presidente dovrà controllare il lavoro generale della Conferenza Nazionale; aprire e presiedere tutte le riunioni della Conferenza ed anche tutti i meeting del Comitato Esecutivo, ma se egli desidera l’assistenza di un qualsiasi membro, nel presiedere le riunioni della Conferenza o dei meeting del Comitato Esecutivo, dovrà avere il potere di chiamarlo alla presidenza.

(2)   I Compiti della Conferenza Mondiale risiedono nel Coordinatore Generale o nel suo Vice.

Sezione 4:

Il Segretario dovrà tenere un resoconto di tutti gli sviluppi delle riunioni della Conferenza e dei meeting del Comitato Esecutivo, sia a livello mondiale sia nazionale ed eseguire altri compiti che sono normalmente pertinenti al suo ufficio. I compiti dei segretari del Comitato Regionale possono essere condotti da un Segretario Nazionale o da altri funzionari appositamente nominati.

Sezione 5:

(1) Il tesoriere dovrà ricevere tutti i soldi appartenenti alla Conferenza, tenerne il conto, sborsarli quando il Comitato esecutivo lo decide, fare un resoconto completo in tutte le riunioni della Conferenza e nelle altre volte in cui il Comitato Esecutivo lo richiede e adempiere ad altri compiti pertinenti a quest’ufficio.

(2) I Comitati Nazionali dovranno effettuare un pagamento immediato delle decime delle decime e degli altri contributi alla Conferenza Mondiale.

Sezione 6:

(1)   I Segretari dipartimentali, i direttori, i membri e/o i vice direttori dovranno lavorare sotto la direzione del Comitato Esecutivo per quanto ci sia il presidente, e dovranno avere un rapporto consultivo col settore.

(2)   I Compiti della Conferenza Mondiale devono essere eseguiti sotto la supervisione del Coordinatore Generale o del suo Vice.

Sezione 7:

Gli ufficiali dovranno provvedere ad un’adeguata raccolta e tabulazione di tali statistiche, resoconti e revisioni contabili del lavoro nel territorio della loro Conferenza, se si reputa necessario. I periodi dell’ufficio, sono specificati nei vari articoli e sono soggetti alle limitazioni poste su ogni conferenza da questa costituzione.

Sezione 8:

(1)    Gli ufficiali di ogni Conferenza Nazionale tengono una posizione che va a discrezione dei Comitati Nazionali. Gli ufficiali della Conferenza Mondiale mantengono la loro carica a discrezione dei Coordinatori Generali.

(2)    Il congedo deve avvenire in accordo ai provvedimenti di questa costituzione e può avvenire per motivi amministrativi o dottrinali, nell’interesse della chiesa.

Articolo 10 Le nomine

(1) Una Conferenza Nazionale in riunione o il Comitato Esecutivo tra riunioni:

(a)    deve nominare i rappresentanti, i ministri, i missionari ed altre persone che possono essere necessarie a portare avanti il lavoro della Conferenza Nazionale, e

(b)   Il rapporto lavorativo può terminare o variare in qualsiasi nomina.

(3)    La Conferenza Mondiale attraverso il Coordinatore Generale, o in sua assenza attraverso il vice,:

(a) deve nominare i rappresentanti, i ministri, i missionari ed altre persone che possono essere necessarie a portare avanti il lavoro della Conferenza Nazionale, e

(b) Il rapporto lavorativo può terminare o variare in qualsiasi nomina.

Articolo 11 Il comitato esecutivo

Sessione 1:

Ad ogni sessione regolare, la Conferenza Nazionale dovrà eleggere un Comitato Esecutivo che sarà formato dal presidente, dal segretario, e dai membri che sono necessari, al massimo di dieci, per un totale di dodici. Il cinquanta percento dei membri eletti di ogni comitato a tutti i livelli, costituirà il quorum.

Sessione 2:

(1)   Il Comitato Esecutivo tra le riunioni amministrerà gli affari della Conferenza Nazionale e potrà esercitare i poteri della Conferenza Nazionale, in riunione, come sotto questa Costituzione, poiché non sono solamente esercitabili dalla Conferenza Nazionale nella riunione, come la nomina dei suoi funzionari per il settennio. Il Comitato Esecutivo è soggetto alla Conferenza Nazionale, ad ogni direttiva relativa alla politica o ad altro e alle regolamentazioni date o fatte dalla Conferenza Nazionale nelle riunioni.

(2)   Ogni Conferenza Nazionale ed ogni funzionario è soggetto al coordinamento politico dei funzionari della Conferenza Mondiale in genere al lavoro nella regione o ad attività missionarie.

Sezione 3: 

Il Comitato Esecutivo di Ogni conferenza Nazionale tra le sessioni, può rimuovere dall’ufficio qualsiasi funzionario della loro Conferenza o qualsiasi membro dal Comitato Esecutivo, in base al voto personale o tramite la segnatura di una risoluzione scritta, approvata da tutti i membri del Comitato Esecutivo. Le copie separate di una simile risoluzione possono essere firmate per questo motivo. Gli appelli da una simile azione sono soggetti a revisione da parte di una Riunione Speciale della Conferenza, che può essere convocata per questo motivo. L’appello deve essere fatto per iscritto al presidente che quindi agirà, se necessario, per convocare una Riunione Speciale della Conferenza.

Sessione 4:

Il Comitato Esecutivo dovrà almeno una volta l’anno esaminare e stabilire gli stipendi di tutti i lavoratori per la loro Conferenza e stabilire una politica degli stipendi e di abbuono per le Conferenze suddivisionali, come stabilito.

Sezione 5:

Il Presidente, può convocare riunioni eccezionali di un Comitato Esecutivo in qualsiasi momento o luogo, o in caso d’emergenza, da un segretario della Conferenza Nazionale o tramite tre membri del detto comitato. Il cinquanta percento dei membri eletti del comitato esecutivo, costituiranno il quorum.

***

Articolo 12 Gli amministratori fiduciari

Sezione 1:

(1)   La Conferenza Mondiale ha il diritto di possedere proprietà, acquistare terreni, erigere edifici, acquistare attrezzatura e stabilire simili organismi, se si reputa necessario ed appropriato per il raggiungimento degli obiettivi e dei compiti. Ha questo diritto per sempre.

(2) Le Conferenze Nazionali possono acquistare terreni, erigere costruzioni, stabilire istituzioni o acquistare equipaggiamenti che siano in accordo con i compiti e le responsabilità, come determinato da questa Costituzione.

(3) Inevitabilmente, le Attività della Conferenza Mondiale al riguardo risiedono nei confini nazionali di una o dell’altra Conferenza Nazionale. Dove avviene una simile attività, la proprietà è sotto il controllo della Conferenza Mondiale.

Sezione 2:

(1)   Dove la Conferenza Nazionale cessa di esistere oppure è cancellata come corpo delle Chiese Cristiane di Dio, la proprietà rimanente ed i fondi, devono essere posti in amministrazione fiduciaria sotto la supervisione della Conferenza Mondiale.

(2) I fondi e le proprietà devono essere trasferiti alla Conferenza Mondiale nella legge delle nazioni coinvolte. Le decime delle decime rappresentano un trasferimento mandatario sotto l’accordo concesso dalla Chiesa.

Articolo 13 I ranghi

(1)    Il ministero deve essere formato da coloro che sono chiamati anziani e diaconi. Gli anziani sono il ministero della chiesa, a cui è stato conferito l’ordine per recitare i Sacramenti e sostenere l’ordine accreditato dalla Chiesa. Gli anziani possono ordinare il ministero in accordo con la politica della Chiesa. I Diaconi sono ordinati per una di queste due funzioni: essi possono avere funzioni di  benessere per al chiesa permettendo agli anziani di concentrarsi su materie più idonee o possono essere ordinati a provare la loro idoneità per l’ordinazione permanente ad Anziani.

I Diaconi non hanno il diritto di ordinare. Essi possono recitare i Sacramenti della Chiesa, soprattutto il Battesimo e l’Eucarestia. Gli Anziani, (e, dove affermato, anche i Diaconi) possono sostenere le seguenti nomine:

(a)     I Coordinatori della Conferenza Mondiale e Nazionale

(b)  Gli Evangelisti nel caso dei capi dei collegi e delle missioni mediatiche. Biblicamente i diaconi, come Filippo, sostengono anche questa nomina (atti 6:5; 21:8).

(c)  L’ufficio del Presidente Regionale di una Conferenza Suddivisionale è una nomina pastorale. Egli può essere definito coordinatore o pastore come si preferisce. I Diaconi possono essere nominati nell’area suddivisionale della Conferenza Nazionale o in conferenze come coordinatori.

(d)  I ministri ordinati in ognuna delle Chiese devono essere anziani. Quando è presente più di un anziano ci dovrà essere un coordinatore o un presidente nominato. Il concilio degli anziani in ogni chiesa, non deve superare il numero di sette membri. Gli anziani non devono essere nominati semplicemente perché esistono dei posti vacanti. Tutti gli anziani ed i diaconi, sostengono le loro licenze per predicare di Conferenza in Conferenza. Devono essere rinominati ogni anno sabbatico. Gli anziani devono essere nominati in modo permanente, ma possono soltanto predicare per conto della Chiesa con le sanzioni sabbatiche.

(e)  I Diaconi o le Diaconesse devono essere nominate in ogni chiesa. Un diaconato non deve essere composto da più di sette membri nella chiesa.

(f)   I Capi delle missioni delle altre missioni o regioni possono essere nominati dal punto (a) a quello (e) sopra elencati.

(2)    Le Conferenze dovranno secolarizzare i possessori dell’ufficio. Il Presidente di una Conferenza Nazionale può ordinare gli anziani ed i Diaconi in base alla politica della Conferenza tra le sessioni. Il Coordinatore Generale della Conferenza Mondiale, il Vice o un nominato può ordinare in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo.

Articolo 14 Le decime

(1)   (a) Le decime, stabilite in Levitico capitolo 27; Numeri capitolo 18; Deuteronomio capitolo 12 & 26; devono essere pagate in ogni Conferenza Nazionale.

(b) I conti devono essere tenuti e verificati.

(c) Le Conferenze Suddivisionali, dove stabilite, devono fornire unadecima della decima  alla Conferenza Nazionale.

(d) Ogni Conferenza Nazionale deve pagare la decima della decima alla Conferenza Nazionale

(e) Le Conferenze Suddivisionali devono solo essere stabilite con il permesso della Conferenza Mondiale e quando i numeri sono tali che l’amministrazione al livello nazionale è difficile.

(2)   (a) Le Decime devono essere giustificate come prima e terza decima.

(b) Dove il sistema di sicurezza sociale è adeguato si può visionare il pagamento di altre collaborazioni. La Conferenza mondiale deve determinare qualsiasi bisogno di assistenza a livello internazionale come secondo l’Articolo 15.

      (c) La terza decima è determinata dalla seconda decima nel terzo anno del ciclo dei sette anni del sistema del giubileo, come affermato dalla Dichiarazione del Credo e dalla dottrina sulla decima e pubblicato nel calendario della chiesa.

(3)   Le offerte devono essere raccolte tre volte all’anno, prima della mattina del Primo Giorno Santo del Pane Azzimo, dei Tabernacoli e del Giorno di Pentecoste, nei tre periodi di digiuno.

Articolo 15 L’assistenza

Ogni conferenza è responsabile dell’assistenza delle sue persone. Qualsiasi conferenza può assistere le altre aree decise dal Comitato Esecutivo. La Conferenza Mondiale i Coordinatori Regionali o i Direttori devono rappresentare il coordinamento.

Articolo 16 I Media

(1)   La produzione dei siti web, delle reviste e delle pubblicazioni deve essere coordinata dalla Conferenza Mondiale delle Chiese Cristiane di Dio che mantengono il diritto ed il controllo sulle pubblicazioni. Nessuna pubblicazione deve essere in conflitto con la dottrina della Conferenza Mondiale.

(2)   Le conferenze Nazionali o Suddivisionali, possono condurre delle locali campagne mediatiche tramite il personale ordinato. I media nazionali sono responsabilità della Conferenza Nazionale. Le campagne nelle altre nazioni devono essere condotte nelle aree di responsabilità, come concordato dalla Conferenza Mondiale delle Chiese Cristiane di Dio, dalla Conferenza Nazionale ed dal comitato regionale della nazione coinvolta. Le Suddivisioni possono fornire assistenza come richiesto sotto il punto (1) o (2).

(3)   Il diritto d’autore di tutto il materiale risiede nella conferenza mondiale delle Chiese Cristiane di Dio tranne che per quanto affermato nell’articolo 7 sezione 2 (4).

(4)   Le campagne mediatiche nazionali e locali devono essere chiarite con la Conferenza Mondiale, per l’adattabilità dottrinale con la Dichiarazione del Credo.

(5)   I documenti accademici o simili devono essere rivisti dai Coordinatori nazionali del Comitato Esecutivo ed inviati alla Conferenza Mondiale per un esame, prima che siano approvati tramite pubblicazione da parte di una qualsiasi conferenza.

Articolo 17 Le Festività e le Conferenze

(1)   La Conferenza Nazionale dovrà essere responsabile degli accordi e delle decisioni, delle suddivisioni se ci sono, dei luoghi delle festività e delle Conferenze, per le festività o la Pasqua Ebraica, la Pentecoste ed i Tabernacoli, come richiesto da Deuteronomio 16:6 e Levitico 23.

(2)   I luoghi delle festività e delle conferenze devono essere responsabilità delle aree locali e delle suddivisioni, come stabilito. Devono essere tenute insieme alle regioni vicine, con degli accordi idonei. Il movimento tra i siti delle altre conferenze deve essere accordato con l’amministrazione della Conferenza Mondiale.

Articolo 18 Le Date

(1)   Le date delle attività o degli annuali giorni santi, devono essere in accordo con il calendario, accettato dalla Conferenza Mondiale delle Chiese Cristiane di Dio ed in accordo con le leggi bibliche che governano la loro risolutezza. I Giorni Santi devono essere calcolati secondo l’osservazione astronomica dei Noviluni, per cmbinazione come definito.

I Giorni Santi, devono essere, come secondo Levitico 23 ed i testi relativi ai Noviluni.

(a)    Il Sabbath deve continuare ad essere il settimo giorno della settimana, attualmente conosciuto come Sabato, in accordo con il calcolo continuo. Che significa da Venerdì a ENT a Sabato ENT.

(b)   La Festa conosciuta come Pasqua Ebraica dura due giorni.

Il primo giorno o Eucarestia cade il 14 Nisan, il secondo, il 15 Nisan si ha il pasto della Pasqua Ebraica di Esodo 12, ed è il primo Giorno Santo della Festa del Pane Azzimo.

(c)La pentecoste è calcolata dall’Offerta dei Covoni nella domenica e cade con la Festa del Pane Azzimo della domenica.

(d) La festa delle Trombe, la Redenzione ed i Tabernacoli o le Capanne, nel settimo mese chiamato Tishri devono essere calcolate dai Noviluni del settimo mese, secondo l’osservazione astronomica.

(c)    I Noviluni sono osservati ed il Primo Giorno della prima luna è una riunione solenne.

Articolo 19 L’affiliazione generale

(1)   Questa conferenza riconoscerà gli appartenenti alla Conferenza Mondiale delle Chiese di Dio e controllerà che operino in accordo con le leggi di Dio. Una simile appartenenza costituirà un riconoscimento delle chiese esistenti che vogliono associarsi in quella Conferenza.

(2)   Le Chiese Cristiane di Dio riconoscono il rito del Battesimo da adulti, conferito a questi membri, in cui le Chiese sono Chiese che osservano il Sabbath di Dio aderendovi ed i membri sono stati battezzati nel corpo di Gesù Cristo, nel nome del Padre, e nel potere dello Spirito Santo, e non in nome di una qualsiasi setta. Un simile riconoscimento, non richiede che le persone siano ribattezzate. La politica in particolari chiese deve essere determinata dalla Conferenza Mondiale delle Chiese Cristiane di Dio.

Articolo 20 Il Risarcimento

(1)   Ogni membro della Chiesa dovrà far ricorso ad un sistema di risarcimento del malcontento. Ogni chiesa deve stabilire un tribunale costituito da anziani, diaconi da tutta la congregazione o da una maggioranza simile, se disponibili ad ascoltare la questione entro 30 giorni o come accordato da tutti i partiti.

(2)   La richiesta è nei confronti delle conferenze suddivisionali, se formate, o della Conferenza Nazionale in riunione o in riunione speciale. Una volta che la Conferenza Mondiale ha iniziato il processo l’intera struttura è determinata dalla Conferenza Mondiale, con l’assistenza della Conferenza Nazionale se necessario.

Sezione 2:

(1)   Nessun membro deve essere rimosso dall’unione, vale a dire, allontanato dai membri della  chiesa (opposto all’essere semplicemente ammesso ai membri non votanti con la chiesa) se non per motivi biblici, che devono essere forniti per iscritto. Un avviso simile deve arrivare non meno di tre settimane prima del meeting nominato ed il membro ha l’opportunità di apparire davanti alla congregazione come secondo la sezione 1 citata sopra, a cui lui/lei può rinunciare. Quando un membro è accusato di fomentare conflitti, divisioni o slealtà nei confronti della Chiesa, bisogna accertare che il membro stia veramente cercando di dividere la Chiesa e non sia semplicemente in disaccordo con l’interpretazione di un testo biblico (al di fuori della legge e della sua Costituzione).

(2)   Ad ogni membro è chiesto di osservare la costituzione che include le leggi dell’associazione.

(3)   Il licenziamento da una posizione su basi non dottrinali non da il diritto ad una persona di essere risarcita sotto questa sezione. Le Chiese Cristiane di Dio si riservano il diritto di concludere un incarico in base alle condizioni contrattuali imposte da ogni parte, come parte degli accordi del posto di lavoro e di prova. Dove ci sono delle scorrettezze, allora è disponibile un risarcimento, che rientri nelle leggi delle nazioni coinvolte.

Articolo 21 I Revisori dei conti, la finanza, i Conti e le Indennità

Sezione 1:

(1)   Tutte le conferenze devono revisionare i conti su base annua.

(2)   Le dichiarazioni finanziarie annue devono essere approvate a livello della Conferenza Nazionale ed inviate alla Conferenza Mondiale.

(3)   Gli anni finanziari vanno dal 1Nisan al 1Nisan in accordo con il Calendario della chiesa.

(4)   I Documenti devono essere resi esecutivi dagli ufficiali di ogni Conferenza, dai Presidenti e dai Segretari.

(5)   I conti della banca devono essere aperti dai Segretari e dai Tesorieri alla direzione dei Comitati Esecutivi o dai Coordinatori Generali.

(6)   Le Conferenze Nazionali non devono prestare denaro senza il consenso della Conferenza Mondiale.

(7)   I Coordinatori, i Direttori e gli ufficiali della Chiesa devono essere indennizzati contro le attività delle conferenze che servono.

(8)   Ogni Conferenza deve farsi rilasciare un’assicurazione pubblica contro la responsabilità civile, per le sue funzioni, per risarcire la chiesa da danni accidentali o da incidenti.

(9)   La responsabilità di tutti i membri di tutte le conferenze, delle organizzazioni associate o affiliate e di quelle nell’associazione, è limitata a US$ 20.00, o il suo equivalente.

Sezione 2: Il Sigillo Comune

Il Sigillo Comune della Chiesa deve essere osservato dai Segretari Generali per conto del Coordinatore Generale che ne controlla l’utilizzo. Le Conferenze Nazionali possono essere autorizzate ad osservare i sigilli comuni delle loro Conferenze Nazionali, per essere utilizzati sotto la direzione del loro Comitato Esecutivo, in accordo con la politica stabilita dalla Conferenza Mondiale.

Sezione 3: La pergamena dell’alleanza

(1)   Ogni persona battezzata è adatta ad essere ammessa nell’alleanza e questo deve essere ratificato dal Comitato Esecutivo della Conferenza Nazionale, come previsto in questa Costituzione sotto la supervisione della Conferenza Mondiale. Una persona può essere fatta membro, su invito, dopo un periodo di prova.

(2)   La pergamena dell’alleanza deve essere mantenuta  a livello Nazionale e della Conferenza Mondiale. L’ammissione all’alleanza non da il diritto di votare membri della Chiesa. I resoconti di tutte e due le categorie di ammissione devono essere osservate dai Segretari ad ogni livello.

Articolo 22 Gli emendamenti   

(1)    (a) Questa Costituzione può essere modificata da una risoluzione della Conferenza Mondiale delle Chiese Cristiane di Dio, in riunione, approvata da una maggioranza di non meno di tre quarti dei delegati votanti e che sono soggetti al potere di veto dei Coordinatori Generali.

(b) Nessun emendamento dovrà essere spostato se non con il consenso dei Coordinatori Generali.

(c)    Gli emendamenti della Costituzione Nazionale, non in conflitto con questa costituzione, possono essere considerati con il consenso del comitato esecutivo. L’annuncio dovrà essere dato al segretario non più tardi di due mesi, del calendario, prima della data in cui si tiene la riunione ed in questo caso l’annuncio che convoca la riunione stabilirà qualsiasi emendamento designato.

(2)   Prima che qualsiasi emendamento designato della Conferenza Suddivisionale, che significa Regionale o Nazionale, sia sottomesso alla Conferenza nella riunione, deve essere inoltrato dal Comitato Esecutivo della Conferenza Suddivisionale (se ce n’è una) al Comitato Esecutivo della Conferenza Nazionale che, dovrà considerare un emendamento simile e riportarlo per iscritto alla Conferenza Mondiale e successivamente in ogni riunione.